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Agenzia Immobiliare di Torino

Certificazione energetica

CERTIFICAZIONE ENERGETICA NELLA LOCAZIONE E NELLA VENDITA

 

L’APE è un documento ufficiale e deve essere rilasciato da un ente certificatore riconosciuto a livello locale e regionale. Il documento stabilisce, in valore assoluto, il grado di consumo energetico dell’immobile e la relativa categoria di appartenenza. Il documento deve riportare una valutazione sugli interventi da effettuare sull’immobile affinché raggiunga la categoria più alta o per lo meno ottimizzi i consumi e gli sprechi di energia.

Indicare la la classe energetica degli immobili è obbligatorio per gli annunci immobiliari dal 1° gennaio 2012.

Gli ACE, avi dell’APE, rilasciati prima del 4 agosto 2013 non perdono validità e rimangono in vigore per 10 anni dalla data di rilascio, ovviamente a meno di ristrutturazioni importanti che vadano a modificare le prestazioni energetiche dell’edificio o gli impianti.

 

IMMOBILI ESENTI DALL’OBBLIGO

 

La certificazione energetica, fondamentale per attribuire una “classe” agli edifici di nuova e vecchia costruzione, non è obbligatoria per tutti gli immobili. Ne sono esentati, infatti:

– i fabbricati agricoli, artigianali e industriali non residenziali, nel caso in cui gli ambienti vengano climatizzati o mantenuti a una temperatura controllata per necessità specifiche del processo produttivo;

– gli immobili la cui gestione è disciplinata dall’articolo 136 del decreto legge numero 42 del 22 gennaio 2004, relativo ai beni del paesaggio e culturali;

– i fabbricati artigianali, industriali e agricoli che usino reflui energetici provenienti dal processo produttivo che non possano essere utilizzati in altro modo;

– gli immobili che devono essere sottoposti unicamente a risanamento conservativo e restauro, sulla base delle normative dello strumento urbanistico, quando il rispetto delle prescrizioni comporterebbe una modifica non accettabile del loro aspetto, in particolare per il loro carattere artistico o storico;

– i fabbricati isolati la cui superficie utile complessiva non superi i 50 metri quadri;

– gli impianti che vengono installati ai fini della produzione all’interno dell’edificio, anche nel caso in cui vengano usati per utilizzi del settore civile.

 

Inoltre, gli obblighi di allegazione agli atti di trasferimento della certificazione energetica non vanno applicati nel caso di trasferimento di quote immobiliari indivise a titolo oneroso, oppure di trasferimento autonomo del diritto di nuda proprietà, oltre che in presenza di atti divisionali, scissione societaria e fusione.

 

Infine, gli obblighi di allegazione della certificazione energetica agli atti del trasferimento sono esclusi quando l’immobile non dispone di impianto termico o dispositivo per il riscaldamento della struttura.

Pertanto, se esiste una predisposizione di impianto di termosifoni, una stufa, una canna fumaria o un camino, anche se manca la caldaia, l’Ape è obbligatorio.

Esistono tre diversi livelli di obbligo rispetto della normativa:

1)  obbligo di “dotazione” ovvero “produzione” o “messa a disposizione” dell’APE, che riguarda anche gli atti a titolo gratuito oltre agli atti di trasferimento immobiliare e a tutte le nuove locazioni, anche non soggette a registrazione. Esso comporta alla fine delle trattative la consegna dell’APE all’acquirente o futuro conduttore.

 

2) obbligo “dichiarativo”, per il quale di deve inserire una clausola nella quale l’acquirente o il conduttore afferma di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’APE, relative alla prestazione energetica dell’immobile. Tale obbligo riguarda i contratti di trasferimento a titolo oneroso (non gli atti gratuiti) e i nuovi contratti di locazione immobiliare, ma solo se soggetti a registrazione. L’articolo in contratto sarà “l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica”.

 

3) obbligo di allegazione di copia dell’attestato al contratto per i contratti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso e per i contratti di locazione di edifici interi e di singole unità immobiliare, neppure ove soggetti a registrazione, né per i trasferimenti gratuiti.

 

In relazione all’obbligo di produzione, il proprietario – a pena delle sanzioni di cui all’art. 15 del DLgs. 192/2005 – deve rendere disponibile l’APE ad avvio trattative e consegnarlo alla fine delle medesime. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatore deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produrre l’APE entro 15 gg. dalla richiesta di rilascio dell’agibilità.

LOCAZIONE – OBBLIGO DI DOTAZIONE APE E INSERIMENTO CLAUSOLA

 

Il Locatore di un immobile deve consegnare al Conduttore copia dichiarata conforme all’originale dell’attestato di certificazione energetica, per tutti i contratti “nuovi” o “rinnovati.
Contratti d’affitto con obbligo di certificazione energetica

 

La certificazione energetica diventa obbligatoria nella locazione quando:
-viene stipulato un nuovo contratto di locazione o bisogna rinnovare un contratto già esistente per immobili ad uso abitativo e non;
– viene stipulato un contratto di locazione per un immobile ad uso vacanza per una durata superiore a 30 giorni complessivi nell’anno;
– viene stipulato un contratto di affitto di azienda comprensivo di immobili;
– viene stipulato un contratto di locazione finanziaria (leasing) per un immobile.

Contratti d’affitto senza obbligo di certificazione energetica

 

Non è obbligatorio produrre l’attestato di certificazione energetica quando:

– viene stipulato un contratto di locazione per un immobile ad uso vacanza per un periodo inferiore a 30 giorni all’anno;
– viene stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo per immobili di proprietà pubblica;
– viene concesso un immobile in comodato d’uso gratuito e/o usufrutto.

 

L’attestato di certificazione energetica è a carico del proprietario dell’immobile che decide di locarlo/affittarlo e ne ha l’obbligo della messa a disposizione e/o consegna di una copia al conduttore. Non è comunque obbligato all’allegazione dell’attestato di certificazione al contratto stesso, TRANNE CHE SI TRATTI DI LOCAZIONE DI INTERO EDIFICIO. La mancata ottemperanza al suddetto obbligo consegue il pagamento di sanzioni del cui pagamento le parti sono soggette, in solido ed in parti uguali, ovvero:

– di una sanzione da 3.000 a 18.000 euro, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso e per le locazioni di edifici;

–  di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari di durata superiore a tre anni(violazione dell’obbligo di dichiarazione);

– di una sanzione da 500 a 2.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari non eccedenti tre anni (violazione dell’obbligo di dichiarazione).

L’obbligo di “dotazione” è così sanzionato:

– per i contratti di vendita immobiliare, una sanzione non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;

per i contratti di locazione di edifici o di singole unità abitative, una sanzione non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

 

 

VENDITA – OBBLIGO DI ALLEGAZIONEDOTAZIONE APE E INSERIMENTO CLAUSOLA

 

Per gli atti di trasferimento a titolo oneroso, ad es. COMPRAVENDITA DI IMMOBILI, vi è l’obbligo di dotazione, inserimento clausola e, soprattutto ALLEGAZIONE dell’Ape alla scrittura.

 

Zero bollo e registro, tranne alcune eccezioni

L’attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice, non è soggetto a imposta di bollo, eccetto il caso in cui si tratti di una copia con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale. In questo caso si applica il bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.